Sez. 2, Sentenza n. 3693 del 18/02/2026 (Rv. 677170-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita - Evento interruttivo allegato da una delle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. - Automatica interruzione del processo dalla sua dichiarazione - Termine semestrale per la riassunzione - Decorrenza - Deposito precedente delle note nel fascicolo telematico - Irrilevanza. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nell'ipotesi di morte o perdita della capacità processuale della parte costituita, qualora l'evento interruttivo sia allegato da una delle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il termine semestrale di riassunzione del giudizio decorre dalla data di udienza - coincidente con il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note (art. 127-ter, comma 5, c.p.c.) - restando irrilevante la data, anteriore, in cui le note sostitutive dell'udienza siano state depositate nel fascicolo telematico.
Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)