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Sez. 3, Sentenza n. 9295 del 03/09/1999 (Rv. 529620 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO | Provvedimento dichiarativo della estinzione del procedimento per rinunzia agli atti del giudizio - Carattere decisorio e definitivo - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Condanna alle spese contenuta nello stesso provvedimento - Carattere accessorio rispetto alla pronuncia principale - Regime dell'impugnazione del provvedimento dichiarativo della estinzione - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529620-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO

Il provvedimento dichiarativo della estinzione del processo per rinunzia agli atti del giudizio non ha carattere decisorio e definitivo, e, pertanto, in relazione ad esso è inammissibile il ricorso per cassazione, potendo lo stesso essere impugnato esclusivamente con i mezzi ordinari del reclamo o dell'appello. Nè la dichiarazione di inammissibilità può essere impedita in considerazione della circostanza che il provvedimento contenga anche il regolamento delle spese del giudizio. Infatti, la statuizione relativa a tali spese è accessoria rispetto a quella principale, e, conseguentemente, la relativa impugnazione segue il regime della impugnazione del provvedimento con il quale è stata dichiarata l'estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)