Sez. 1, Sentenza n. 9066 del 21/06/2002 (Rv. 555232 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Spese ex art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ. - Liquidazione - Ordinanza - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI
L'ordinanza di liquidazione delle spese, che l'ultimo comma dell'art. 306 cod. proc. civ. dichiara non impugnabile, deve essere considerata suscettibile di ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., atteso che, con tale tipo di provvedimento, che è definitivo, si decide in ordine a un diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)