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Sez. 1, Sentenza n. 9066 del 21/06/2002 (Rv. 555232 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Spese ex art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ. - Liquidazione - Ordinanza - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555232-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI

L'ordinanza di liquidazione delle spese, che l'ultimo comma dell'art. 306 cod. proc. civ. dichiara non impugnabile, deve essere considerata suscettibile di ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., atteso che, con tale tipo di provvedimento, che è definitivo, si decide in ordine a un diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)