Sez. 3, Sentenza n. 2306 del 05/03/1988 (Rv. 458098 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - MERA COMUNICAZIONE DELLA PROMESSA DI VENDITA NON ACCOMPAGNATA DAL PRELIMINARE - VALIDITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - MERA COMUNICAZIONE DELLA PROMESSA DI VENDITA NON ACCOMPAGNATA DAL PRELIMINARE - VALIDITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di prelazione agraria, la portata innovativa e la perentoria tassatività dell'art. 8 della legge n. 817 del 1971 - che sostituendo il quarto comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 ha stabilito che il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite comprese le clausole per l'eventualità della prelazione - escludono che possa farsi validamente ricorso a forme e modi equipollenti (nella specie, la mera comunicazione della promessa in vendita del fondo, non accompagnata dal preliminare) configurandosi una nullità assoluta della communicatio, non suscettibile di sanatoria con riguardo alla condotta del coltivatore. (V 4608/84, mass n 436529; (V 5778/82, mass n 423517; (V 3620/80, mass n 407473).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)