Sez. 3, Sentenza n. 5778 del 03/11/1982 (Rv. 423517 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE - COMUNICAZIONE - FORMA E CONTENUTO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE - COMUNICAZIONE - FORMA E CONTENUTO.*
In tema di prelazione agraria, stante la tassatività della previsione di cui agli artt. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 8 della legge 14 agosto 1971 n. 817 - che tende a porre il coltivatore nella condizione di valutare in ogni elemento la sua eventuale convenienza all'Esercizio del riconosciutogli diritto - la proposta di alienazione deve essere notificata mediante trasmissione, con lettera raccomandata, del preliminare di compravendita, in cui debbono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite, compresa la clausola per l'eventualità della prelazione, senza che sia consentito alcun equipollente. (V 5617/81, mass n 416335).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)