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Sez. 1, Sentenza n. 26155 del 06/12/2006 (Rv. 593538 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO | Prova dello smarrimento o distruzione e della diligenza nella conservazione - Necessità.
Stato
decisa il 2006-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593538-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO

La previsione del n. 3 dell'art. 2724 cod. civ., espressamente richiamata dal capoverso dell'art. 2752 per il caso di contratti per i quali la legge esige a pena di nullità la forma scritta, richiede, ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale sul contenuto del documento, che il contraente interessato alleghi e dimostri di averlo smarrito senza sua colpa. (Nella specie, in cui si lamentava la mancata ammissione della prova testimoniale per provare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare andato distrutto in un incendio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto non adeguatamente dedotte e provate la presenza del documento nel luogo dell'incendio e la diligenza prestata nella sua conservazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)