Sez. 2, Sentenza n. 43 del 05/01/1998 (Rv. 511333 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" | Prova del contratto - Ammissibilità della prova testimoniale - Perdita incolpevole del documento - Configurabilità - Condizioni.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM"
La previsione del n. 3 dell'art. 2724 cod. civ. espressamente richiamata dal capoverso dell'art. 2752, per il caso di contratti per i quali la legge esige a pena di nullità la forma scritta e nei quali si iscrivono la compravendita immobiliare e il relativo contratto preliminare (art. 1350 e 1351 cod. civ.), richiede, ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale sul contenuto del documento che il contraente interessato alleghi e dimostri di averlo smarrito senza sua colpa. Sono pertanto necessarie la prospettazione e l'esistenza di un fatto positivo consistente nella prestazione della diligenza del "buon padre di famiglia" nella custodia del documento, cioè, di una condotta spoglia di elementi di imprudenza e di negligenza riferibili alle contingenze in cui si è verificata la perdita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)