Sez. 1, Sentenza n. 3038 del 17/05/1982 (Rv. 420967 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INDENNIZZO - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - RITARDO INGIUSTIFICATO NEL PAGAMENTO - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - PROVA - ONERE RISPETTIVO DEL DANNEGGIATO E DELL'ASSICURATORE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INDENNIZZO - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - RITARDO INGIUSTIFICATO NEL PAGAMENTO - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - PROVA - ONERE RISPETTIVO DEL DANNEGGIATO E DELL'ASSICURATORE.*
In materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione a carico dell'assicuratore, convenuto in giudizio con Azione diretta da parte del danneggiato, va determinata nel suo ammontare pecuniario con riferimento al momento della decisione, sempre entro il limite del massimale di polizza, che può essere superato soltanto quando l'assicuratore, trascorso lo spatium deliberandi a lui concesso dalla legge dopo la richiesta d'indennizzo rivoltagli dal danneggiato, si rende colpevole, violando gli obblighi della correttezza e della diligenza, di un ingiustificato ritardo nel pagamento di quanto dovuto entro il limite anzidetto. A tal fine, peraltro, provato dal danneggiato il fatto obiettivo dello inadempimento, spetta all'assicuratore dare la prova che il pregiudizio del ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, per essere stata la richiesta del danneggiato manifestamente eccessiva, o per essere stata ragionevolmente contestabile la responsabilità dello assicurato, mentre è compito del giudice di merito, con valutazione ex ante sulla base di tutte le circostanze relative al caso specifico, accertare se il ritardo dell'assicuratore trovi o meno giustificazione. (Conf 6376/81, mass n 417174; (Conf 5912/81, mass n 416674; (Conf 5109/81, mass n 415898; (Conf 4847/81, mass n 415560; (Conf 4822/81, mass n 415531; (Conf 2699/81, mass n 413548; (Conf 4805/80, mass n 408628).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)