Sez. L, Sentenza n. 10961 del 02/11/1998 (Rv. 520292 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Qualificazione del contratto come preliminare o definitivo - Valutazione rimessa al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
Lo stabilire se le parti abbiano inteso dar vita ad un contratto definitivo o rimettere la costituzione del rapporto giuridico ad una successiva manifestazione di consenso, dando vita ad un contratto preliminare, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; tale accertamento è incensurabile in Cassazione se è sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o da errori giuridici, e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 segg. cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)