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Sez. L, Sentenza n. 11152 del 11/06/2004 (Rv. 573612 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573612-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

Costituisce valutazione di fatto, riservata al giudice del merito, lo stabilire se dall'accettazione di una determinata proposta si possa desumere l'avvenuto perfezionamento di un contratto, sicché il relativo accertamento, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e da violazioni di legge, si sottrae al controllo di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto perfezionato l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore, a seguito di accettazione, da parte di quest'ultimo, della proposta datoriale, avente ad oggetto una variazione di mansioni, non nulla, in quanto non in contrasto con il divieto di cui all'art. 2103 cod. civ., ma finalizzata ad evitare il coinvolgimento del lavoratore stesso in una procedura di mobilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)