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Sez. 2, Sentenza n. 1941 del 06/04/1981 (Rv. 412638 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - COSTRUZIONE IN APPOGGIO AL MURO PERIMETRALE COMUNE - CONSEGUENTE CHIUSURA DELLE APERTURE ESISTENTI NEL MURO STESSO E DESTINATE A DAR LUCE ALLA PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412638-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - COSTRUZIONE IN APPOGGIO AL MURO PERIMETRALE COMUNE - CONSEGUENTE CHIUSURA DELLE APERTURE ESISTENTI NEL MURO STESSO E DESTINATE A DAR LUCE ALLA PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - INAMMISSIBILITA.*

Poiche l'art.1102 cod.civ. vieta le utilizzazioni della cosa comune che impediscono agli altri condomini di continuare a farne uso in conformita alla sua destinazione, il condomino di un edificio non puo, eseguendo una costruzione in appoggio al muro perimetrale comune (nella specie: tettoia), chiudere le aperture del medesimo destinate dare luce ad un vano di proprieta di altro condomino, sicche tale opera che sia stata eseguita lecitamente al momento della sua realizzazione, non puo essere frustrata da una siffatta utilizzazione successiva della cosa comune pretesa dall'altro condomino. (V 1560/75, mass n 375155; (V 2769/71, mass n 353943).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)