Sez. 3, Sentenza n. 5863 del 08/10/1983 (Rv. 430713 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
I provvedimenti del giudice dell'esecuzione - adottati con la Forma del decreto o dell'ordinanza - sono insuscettibili di impugnazione soltanto allorché sono destinati a risolvere difficoltà di ordine materiale insorte nel corso dell'esecuzione; qualora invece detto giudice affronti, anche per implicito, una questione di Competenza, il relativo provvedimento - qualunque sia la Forma in cui viene adottato - può essere oggetto di regolamento di Competenza, presentando un vero e proprio contenuto decisorio. (V 695/69, mass n 338960; (V 3648/72, mass n 361675; (V 479/77, mass n 384036).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)