Sez. 3, Sentenza n. 12016 del 20/11/1995 (Rv. 494714 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati con la forma del decreto o dell'ordinanza - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
I provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati con la forma del decreto o dell'ordinanza sono insuscettibili di impugnazione quando siano destinati soltanto a risolvere difficoltà di ordine materiale insorte nel corso dell'esecuzione. Qualora, invece, detto giudice affronti anche per implicito una questione di competenza, il relativo provvedimento, qualunque sia la forma in cui sia stato adottato, può essere impugnato con il regolamento di competenza, presentando un vero e proprio contenuto decisorio (nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il regolamento di competenza contro l'ordinanza con la quale il Pretore, giudice dell'esecuzione, aveva accolto l'istanza del creditore procedente di assegnazione delle somme pignorate, malgrado l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal debitore esecutato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 505
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)