Sez. 4, Sentenza n. 27343 del 06/05/2010 Ud. (dep. 14/07/2010) Rv. 247855 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Guida sotto influenza alcool o stupefacenti - Uso di un ciclomotore - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Patente non richiesta per ciclomotore - Applicabilità - Condizioni - Necessità di un certificato di idoneità alla guida.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere applicata, anche in caso di patteggiamento della pena, pur quando la condotta di guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione fisica per uso di sostanze stupefacenti sia stata posta in essere con l'uso di un ciclomotore per la cui circolazione non è richiesta la patente, bensì il possesso di un certificato di idoneità alla guida.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada Nuovo art. 187 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)