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Sez. 4, Sentenza n. 27343 del 06/05/2010 Ud. (dep. 14/07/2010) Rv. 247855 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Guida sotto influenza alcool o stupefacenti - Uso di un ciclomotore - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Patente non richiesta per ciclomotore - Applicabilità - Condizioni - Necessità di un certificato di idoneità alla guida.
Stato
decisa il 2010-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247855-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere applicata, anche in caso di patteggiamento della pena, pur quando la condotta di guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione fisica per uso di sostanze stupefacenti sia stata posta in essere con l'uso di un ciclomotore per la cui circolazione non è richiesta la patente, bensì il possesso di un certificato di idoneità alla guida.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada Nuovo art. 187 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)