Sez. 4, Sentenza n. 4551 del 21/12/2012 Ud. (dep. 29/01/2013) Rv. 254669 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Articolo 219 bis C.d.S. - Sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida estesa al certificato di idoneità alla guida - Applicabilità retroattiva - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE
In tema di guida di un ciclomotore, non è applicabile retroattivamente la norma introdotta dall'art. 42, comma secondo, lett. a), l. 29 luglio 2010, n. 120, modificativa dell'articolo 219 bis C.d.S., secondo la quale, quando è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le sanzioni amministrative si estendono al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1 bis e 1 ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'art. 116, comma primo quinquies.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 116 com. 1 n. 2, Cod. Strada art. 116 com. 1 n. 3, Cod. Strada art. 116 com. 1 n. 5, Cod. Strada art. 219 bis, Legge 29/07/2010 num. 120 art. 42 com. 2 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)