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Sez. 4, Sentenza n. 36580 del 18/09/2006 Ud. (dep. 04/11/2006) Rv. 235372 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Guida di ciclomotore in stato di ebbrezza - Sanzione amministrativa - Sospensione della patente - Conducente sprovvisto - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235372-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE

Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso. (Fattispecie relativa a contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica commessa alla guida di un ciclomotore per la cui conduzione non era richiesta la patente: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla disposta applicazione della sospensione della patente).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Strada Nuovo art. 222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)