Sez. 3, Ordinanza n. 6048 del 12/03/2009 (Rv. 607081 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Ordinanza di sospensione della procedura esecutiva - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. - Esclusione - Reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
Nel regime di cui all'art. 624, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della legge n. 52 del 2006, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. contro l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione adottata dal giudice dell'esecuzione a seguito di un'opposizione all'esecuzione, atteso che l'ordinamento prevede lo specifico rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 18, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)