diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 39032 del 03/06/2014 Ud. (dep. 24/09/2014) Rv. 260504 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Norme concernenti il rito abbreviato - Natura processuale - Configurabilità - Conseguenze in tema di diritto intertemporale a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999.
Stato
decisa il 2014-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260504-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

In tema di giudizio abbreviato, la normativa sopravvenuta introdotta con la legge n. 479 del 1999, che ha reso obbligatoria l'adozione del rito a richiesta dell'imputato, non può essere applicata, per la natura processuale dei presupposti di ammissibilità di tale giudizio, ai processi iniziati e definiti in primo grado sotto il vigore della disciplina previgente, che continua a costituire la regola di riferimento, nelle successive fasi di giudizio, per la verifica della legittimità del diniego dell'accesso al procedimento speciale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)