Sez. 1, Sentenza n. 8083 del 06/06/2000 Ud. (dep. 07/07/2000) Rv. 216615 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Divieto per i reati punibili con la pena dell'ergastolo - Legge 16 dicembre 1999 n. 479 abolitiva del divieto - Applicabilità della riduzione di pena connessa al rito nel giudizio di cassazione - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Le norme della legge 16 dicembre 1999 n. 479 modificative del regime del giudizio abbreviato hanno natura processuale, benché ad esse conseguano effetti di diritto sostanziale, onde la loro applicazione soggiace al principio "tempus regit actum" proprio delle norme processuali in caso di successione di disposizioni non accompagnata dall'emanazione di norme transitorie. Ne consegue che, una volta legittimamente rifiutato all'imputato dal giudice di merito l'accesso al rito abbreviato, per essere il reato contestato punito con la pena dell'ergastolo, il successivo venir meno del divieto di tale rito in ordine al reato in questione non può consentire l'applicazione, in sede di legittimità, di una diminuzione di pena correlata all'obiettivo di un processo semplificato che non ha avuto luogo.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 30, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)