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Sez. 1, Sentenza n. 3173 del 17/01/2000 Ud. (dep. 15/03/2000) Rv. 215509 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Leggi processuali - Norme concernenti il rito abbreviato - Natura processuale - Configurabilità - Conseguenze in tema di diritto intertemporale a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215509-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

Poiché le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono, conseguentemente, al principio "tempus regit actum", esse valgono soltanto per l'avvenire e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo. Ne consegue che non è consentita l'applicazione in cassazione della normativa sopravvenuta con legge n. 479 del 1999, nella parte in cui, rendendo obbligatoria l'adozione del rito a richiesta dell'imputato, comporta automaticamente la riduzione di un terzo della pena. (Nella fattispecie, in cui l'udienza preliminare e il giudizio, sia di primo, sia di secondo grado, si erano svolti prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, essendo stato negato l'accesso al rito abbreviato, la S.C. ha ritenuto che il motivo di ricorso relativo a tale diniego e alla conseguente mancata concessione della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., dovesse essere esaminato alla luce della disciplina vigente nel momento in cui erano stati celebrati udienza preliminare e dibattimenti di primo e secondo grado, e, considerando immune da censure detto diniego, ha escluso che potesse darsi riconoscimento alla riduzione di pena in cassazione sulla base del diritto sopravvenuto, stante la stretta e inscindibile derivazione di tale riduzione dall'applicazione del rito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 27 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 30, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)