Sez. U, Sentenza n. 10014 del 12/10/1990 (Rv. 469448 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ART. 21 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE IN IPOTESI DI LITISPENDENZA FRA CONTROVERSIE PENDENTI DAVANTI A GIUDICI DI STATI DIVERSI - DETERMINAZIONE - CRITERI - DATE DEGLI ATTI INTRODUTTIVI - RILEVANZA - INDIVIDUAZIONE SULLA BASE DELLA LEGGE NAZIONALE - NECESSITÀ - CAUSA PROMOSSA DAVANTI A GIUDICI DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - GIORNO DEL DEPOSITO E NON DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO - RILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ART. 21 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE IN IPOTESI DI LITISPENDENZA FRA CONTROVERSIE PENDENTI DAVANTI A GIUDICI DI STATI DIVERSI - DETERMINAZIONE - CRITERI - DATE DEGLI ATTI INTRODUTTIVI - RILEVANZA - INDIVIDUAZIONE SULLA BASE DELLA LEGGE NAZIONALE - NECESSITÀ - CAUSA PROMOSSA DAVANTI A GIUDICI DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - GIORNO DEL DEPOSITO E NON DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO - RILEVANZA.*
Con riguardo all'art. 21 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), nella parte in cui fissa la regola della prevenzione per risolvere la situazione di litispendenza fra controversie pendenti davanti a giudici di stati diversi, le date, in cui detti giudici sono stati rispettivamente aditi, devono essere individuate sulla base della legge nazionale di ciascuno di essi (sent. Della Corte di giustizia della CEE dell'8 dicembre 1987 in causa 144/86), e, pertanto, rispetto a causa promossa dinanzi a giudice della Repubblica Federale tedesca, con riferimento al giorno del deposito dell'atto introduttivo (sia nel processo ordinario che in quello monitorio), non al giorno della successiva notificazione (paragrafi 253, 261/a e 261/b del codice di procedura civile di detto stato). (V 6755/88, mass n 461016).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 21, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)