Sez. 3, Sentenza n. 53722 del 23/02/2016 Ud. (dep. 19/12/2016) Rv. 268546 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - D.Lgs. n. 8 del 2016 - Nuova soglia di punibilità annua - Conseguenze - Maturata prescrizione di singole omissioni mensili - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di contributi previdenziali ed assistenziali, l'art. 3, comma sesto, del D.Lgs n. 8 del 2016 ha riformato la fattispecie di cui all'art. 2 del D.L. n. 436 del 1983 - convertito, con modificazioni, in l. n. 638 del 1983 - fissando, per la condotta di omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la soglia di punibilità di euro 10.000, rapportati ad anno solare; ne consegue che, ai fini della configurazione del reato, non è rilevante l'eventuale prescrizione delle omissioni mensili ricomprese nell'annualità in contestazione, se le condotte omissive, non prescritte, raggiungono la soglia annuale di punibilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)