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Sez. 3, Sentenza n. 35589 del 11/05/2016 Ud. (dep. 29/08/2016) Rv. 268115 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - D.Lgs. n. 8 del 2016 - Consumazione - Momento - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268115-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di contributi previdenziali ed assistenziali, il reato previsto dall'art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638, di omesso versamento delle ritenute di importo superiore ai 10.000 euro, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha una struttura unitaria e la condotta può configurarsi anche attraverso una pluralità di omissioni, compiute nel periodo annuale di riferimento, che possono di per sè anche non costituire reato; ne consegue che la consumazione del delitto può esere istantanea o di durata e, in quest'ultimo caso, ad effetto prolungato sino al termine dell'anno in contestazione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la sussistenza del reato in relazione ad omessi versamenti, per un valore complessivo di 21.000 euro, che, però, in ciascuna delle annualità di riferimento, si attestavano ad una soglia inferiore ai 10.000 euro).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)