Sez. U, Sentenza n. 894 del 14/12/1999 (Rv. 532145 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI (I.N.A.; I.N.A.M.) | Controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici economici - Giurisdizione del giudice ordinario - Estensione alla fase della costituzione del rapporto - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI (I.N.A.; I.N.A.M.)
Nelle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici economici - ancorché instaurate antecedentemente al D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998 - la giurisdizione del giudice ordinario si estende anche alla fase prodomica della costituzione del rapporto, non rilevando in contrario né che la richiesta dell'attore non trovi eventuale corrispondenza nella pianta organica dell'ente né l'esistenza di un divieto legale di assunzione del personale. Consegue, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale un soggetto chiede che nei confronti dell'ente sia accertata e disposta la costituzione di un rapporto di lavoro, atteso che tale domanda lungi dall'investire i poteri discrezionali inerenti ai provvedimenti di autorganizzazione del datore di lavoro, concerne il comportamento di quest'ultimo nell'esercizio di meri poteri gestionali, cui si collegano posizioni di diritto soggettivo non degradabili ad interesse legittimo per effetto dei suddetti provvedimenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)