Sez. U, Ordinanza n. 10724 del 22/07/2002 (Rv. 556089 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Insegnante già destinato a prestare servizio all'estero - Provvedimento dell'Amministrazione, successivo al 30 giugno 1998, di restituzione dell'insegnante ai ruoli metropolitani - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Provvedimento nella specie riguardante più insegnanti versanti nella medesima situazione - Ininfluenza - Possibilità di fondare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull'art. 33, comma secondo, lettera e), D.Lgs. n. 80 del 1998 - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La controversia originata dal provvedimento, adottato successivamente al 30 giugno 1998, con il quale il Ministero degli affari esteri disponga la restituzione di un insegnante, già destinato a prestare servizio temporaneo all'estero, ai ruoli metropolitani, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trattandosi di provvedimento che, quantunque rivolto, nella specie, ad un gran numero di docenti versanti nella medesima situazione, risulta capace - per essere espressione, non di un atto di carattere generale ed organizzatorio connesso alla potestà pubblicistica dell'ente, ma del potere imprenditoriale dell'ente medesimo e del consequenziale diritto di gestire i rapporti di impiego dei propri dipendenti - di incidere su detti rapporti e sulle singole posizioni contrattuali. Nè la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla cognizione di detta controversia può trovare fondamento nell'art. 33, comma secondo, lettera e), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205) - che devolve al giudice amministrativo le controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, rese nell'esercizio di pubblici servizi -, atteso che, rispetto a questa disposizione, il citato art. 63 si pone come norma speciale diretta ad attribuire al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione di quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo), anche quando i dipendenti siano chiamati a prestare un pubblico servizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)