Sez. 3, Sentenza n. 610 del 10/03/1970 (Rv. 345744 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA ALL'ISTRUTTORE - CONCLUSIONI FORMULATE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE -.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA ALL'ISTRUTTORE - CONCLUSIONI FORMULATE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE -.*
Qualora il contraddittorio davanti all'istruttore venga riaperto da un'ordinanza collegiale per l'adempimento di ulteriori incombenti, le conclusioni irritualmente formulate nella comparsa conclusionale, presentata nella fase precedente, vengono a far parte del thema decidendum e devono, quindi, essere esaminate dal giudice se riproposte davanti all'istruttore nella fase successiva. Non incorre, pertanto, nel vizio di extrapetizione il giudice d'appello che accolga la domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosita del conduttore - dichiarata assorbita in primo grado in conseguenza dell'accoglimento della domanda di cessazione della proroga legale per necessita del locatore - riproposta solo in comparsa conclusionale, se la istruttoria venga riaperta e detta domanda venga proposta nella nuova precisazione delle conclusioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)