Sez. 3, Sentenza n. 23470 del 24/01/2019 Cc. (dep. 28/05/2019) Rv. 275973 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca facoltativa di cose servite o destinate a commettere il reato - Auto usata per il trasporto di sostanza stupefacente - Nesso strumentale di asservimento tra la cosa e il reato - Necessità - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Ai fini della confisca facoltativa della vettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente, è necessaria la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa, che dia vita ad un rapporto funzionale desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali strumentali per l'occultamento o il trasporto di droga, non rilevando, in tal caso, che le parti del veicolo modificate conservino la funzionalità originaria, in modo da continuare a potere essere utilizzate anche per finalità non delittuose. (Fattispecie in cui è stata accertata una modifica al vano portaoggetti del veicolo per occultare la droga).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)