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Sez. 1, Sentenza n. 2015 del 22/03/1983 (Rv. 426869 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL RISCATTO - DIRITTO DI SUBINGRESSO DEL DISCENDENTE O DEL CONIUGE DEL DE CUIUS PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1983-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426869-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL RISCATTO - DIRITTO DI SUBINGRESSO DEL DISCENDENTE O DEL CONIUGE DEL DE CUIUS PRESUPPOSTI.*

A seguito della morte dell'assegnatario di terreno di riforma fondiaria, prima del riscatto, il diritto di subingresso nell'assegnazione del discendente (o del coniuge) del "de cuius", secondo la previsione dell'art. 7 della legge 29 maggio 1967 n. 379 (il quale richiama i requisiti fissati dal primo comma dello art. 16 della legge 12 maggio 1950 n. 230), postula la qualità di lavoratore manuale della terra, mentre prescinde, salvo in caso in cui esso sia proprietario, enfiteuta od assegnatario di altro fondo, da ogni valutazione sull'adeguatezza delle sue forze lavoratrici. Ne consegue che anche la scelta del giudice, che sia chiamato, ai sensi del terzo comma del citato art. 7, a designare il subentrante fra più aventi diritto, non è vincolata dalla suddetta valutazione.*

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 1, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 7 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)