Sez. 1, Sentenza n. 488 del 27/01/1989 (Rv. 461601 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO - SUBINGRESSO NEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE - DISACCORDO TRA GLI EREDI - DESIGNAZIONE DEL SUBENTRANTE - QUALITÀ SOGGETTIVA DI LAVORATORE MANUALE DELLA TERRA E CAPACITÀ PROFESSIONALE - RILEVANZA.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO - SUBINGRESSO NEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE - DISACCORDO TRA GLI EREDI - DESIGNAZIONE DEL SUBENTRANTE - QUALITÀ SOGGETTIVA DI LAVORATORE MANUALE DELLA TERRA E CAPACITÀ PROFESSIONALE - RILEVANZA.*
In caso di morte dell'assegnatario di terre di riforma fondiaria, se vi sia disaccordo tra gli eredi in ordine al subingresso nel rapporto di assegnazione, la considerazione che uno d'essi presenti la qualità soggettiva di lavoratore manuale della terra e capacità professionale, invece mancanti negli altri, consente al giudice - in base al combinato disposto degli artt. 7 legge 29 maggio 1967 n. 379 e 16 legge 12 maggio 1950 n. 230 - di avvalersi della norma dettata dalla prima anziché dalla seconda parte del terzo comma dell'art. 5 legge 3 giugno 1940, n. 1078 (applicabile in base al rinvio fatto dall'art. 4 legge 12 maggio 1967, n. 379) e di designare il subentrante nella persona di quel coerede anziché degli altri in comunione, sebbene questi ultimi rappresentino la maggioranza delle quote ereditarie e siano stati altresì indicati dal testatore. (V 2015/83, mass n 426869).*
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)