Sez. 3, Sentenza n. 3859 del 14/03/1997 Ud. (dep. 24/04/1997) Rv. 207605 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE | Legge n. 150 del 1992 - Animali in via di estinzione - Esemplari protetti ed oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette - Differenze - Carapaci di tartaruga Chelonida - Importazione - Reato configurabile.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE
La legge n. 150 del 1992 ha dato attuazione alla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati. Ha previsto regimi differenziati nelle due seguenti ipotesi: a) importazione, esportazione o riesportazione, vendita, trasporto, anche per conto terzi, detenzione di esemplari protetti; b)importazione di oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette senza la presentazione della prevista documentazione CITIES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto รจ stato acquistato. Ha stabilito che la prima fattispecie integra estremi di reato e la seconda di illecito amministrativo. Nella nozione di "esemplare" va annoverato qualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso. In quella di "oggetto" va compreso il prodotto derivato ottenuto da esemplari o da parti di esso. Ne deriva che i carapaci (scudi del dorso o carcassa) di tartaruga Chelonida non sono oggetti di uso personale o domestico, ma parti di animali in via di estinzione: la loro importazione integra gli estremi del reato di cui all'art. 1 della legge suddetta.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1992 num. 150 art. 1, Decreto Legge 12/01/1993 num. 2 art. 1, Legge 13/03/1993 num. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)