Sez. L, Sentenza n. 10286 del 22/11/1996 (Rv. 500705 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Per scarso rendimento - Colpa dell'agente - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Pluralità di brevi episodi morbosi incidenti sulla regolarità della prestazione - Rilevanza - Esonero dal servizio a causa di malattia - Distinzione - Disciplina relativa - Carattere autonomo.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO
Ai fini dell'esonero definitivo degli agenti stabili dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio dei trasporti in concessione, lo scarso rendimento previsto dall'art. 27 comma primo lett. d) dell'all. A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, rileva indipendentemente dalla sua imputabilità a colpa del lavoratore ed è quindi configurabile anche nel caso di ripetute assenze per malattia, qualora l'elevato numero degli episodi morbosi dimostri l'inattitudine del dipendente a raggiungere il normale rendimento richiesto dal tipo di mansioni inerenti al suo ufficio, senza che in contrario possa invocarsi l'autonoma disciplina dell'esonero definitivo dal servizio a causa di malattia, contemplata negli articoli 23 e 24 del cit. all. A., che riguarda invece l'ipotesi della "prolungata infermità" e cioè della malattia unica e continuativa, e non comprende invece quella dei ripetuti e brevi episodi morbosi che impediscano la regolare prestazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 24, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)