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Sez. 1, Sentenza n. 2810 del 28/03/1997 (Rv. 503398 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Del giudice istruttore - Mancata comunicazione alle parti insieme con quella del rinvio d'ufficio dell'udienza - Nullità del giudizio - Esclusione - Condizione.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503398-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE

La mancata comunicazione alle parti del decreto di sostituzione del giudice istruttore e del rinvio d'ufficio davanti all'istruttore stesso non comporta la nullità del giudizio quando le parti, non sollevando al riguardo alcuna eccezione nel prosieguo del giudizio dimostrino, con tale comportamento, di non avere subito alcun concreto pregiudizio del loro diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 174, Preleggi art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)