Sez. 1, Sentenza n. 13173 del 16/07/2004 (Rv. 574638 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA | Rinvio d'ufficio all'udienza immediatamente successiva - Comunicazione alle parti - Necessità - Esclusione - Limiti - Mutamento della sezione (o della sua denominazione) assegnataria della causa - Comunicazione alle parti - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità del giudizio - Insussistenza - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA
Il principio secondo cui, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza collegiale all'udienza immediatamente successiva a quella non tenuta nella quale la causa era originariamente fissata, non è necessario - ai sensi degli artt. 82 e 115 disp. att. cod. proc. civ. - alcun avviso alle parti non è applicabile nell'ipotesi in cui al detto rinvio d'ufficio si unisca il mutamento della sezione (od anche soltanto della sua denominazione) assegnataria della causa, atteso che l'individuazione dell'udienza cui la causa è automaticamente rinviata può avvenire solo con riferimento al giudice che terrà quell'udienza. Pertanto, nel caso anzidetto (equivalente a quello della sostituzione del giudice istruttore), l'omesso avviso alle parti non comporta la nullità del giudizio solo quando le parti stesse, non sollevando al riguardo alcuna eccezione nel prosieguo del giudizio, dimostrino, con tale comportamento, di non aver subito alcun concreto pregiudizio del loro diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)