Sez. 2, Sentenza n. 3774 del 16/04/1987 (Rv. 452697 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - DECRETO RELATIVO - MANCATA COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NULLITÀ - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - DECRETO RELATIVO - MANCATA COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NULLITÀ - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La mancata comunicazione alle parti del decreto di sostituzione del giudice istruttore e del rinvio d'ufficio dell'udienza davanti all'istruttore stesso non comporta la nullità del giudizio quando le parti non sollevando al riguardo alcuna eccezione nel prosieguo del giudizio dimostrino con tale comportamento di non aver subito alcun concreto pregiudizio del loro diritto di difesa. (nella specie, dopo l'udienza fissata con il rinvio d'ufficio, nella successiva udienza collegiale erano comparsi i procuratori di tutte le parti costituite i quali concordemente e senza contestazioni avevano richiesto l'assegnazione della causa in decisione). (V 508/72, mass n 356494).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)