Sez. 1, Sentenza n. 10411 del 21/10/1998 (Rv. 519910 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Sentenza di proscioglimento per un reato tributario - Autorità di giudicato nel processo tributario - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, avendo l'art. 654 cod. proc. pen. abrogato l'art. 12 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, la sentenza di proscioglimento per un reato tributario, ancorché la amministrazione finanziaria si sia costituita parte civile nel processo penale, non fa stato nel processo tributario, poiché in esso vigono limitazioni della prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 654, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)