Sez. 1, Sentenza n. 7403 del 05/07/1995 (Rv. 493176 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Art. 654 attuale cod. proc. pen. - Disciplina - Portata modificativa dell'art. 12, primo comma, del D.L. n. 429 del 1982 - Ammissibilità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
L'art. 654 dell'attuale codice di procedura penale, il quale, in tema di limiti soggettivi dell'efficacia del giudicato penale nei processi civili od amministrativi, sostituisce l'art. 28 del "vecchio" codice, e stabilisce che detta efficacia si produce soltanto nei confronti di coloro che abbiano concretamente partecipato al processo penale (in veste d'imputato, di parte civile o di responsabile civile), opera, in difetto di espressa deroga, anche per i reati previsti da leggi speciali (art. 207 disp. att.), ed ha portata modificativa dell'art. 12 primo comma del d.legge 10 luglio 1982 n. 429 (convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516 e modificato dal d.legge 15 dicembre 1982 n. 916, convertito in legge 12 febbraio 1983 n. 27), ove, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, regola l'autorità di quel giudicato secondo le disposizioni di detto previgente art. 28.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 207 CORTE COST., Legge 28/05/1931 num. 602 art. 207 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)