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Sez. 5, Sentenza n. 9410 del 17/07/2000 (Rv. 538495 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Art. 654 nuovo cod. proc. pen. - Disciplina - Portata modificativa dell'art. 12 primo comma D.L. n. 429 del 1982 - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538495-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

L'art. 654 dell'attuale codice di procedura penale, il quale, in tema di limiti soggettivi dell'efficacia del giudicato penale nei processi civili od amministrativi, sostituisce l'art. 28 del codice previgente, stabilendo che detta efficacia si produce soltanto nei confronti di coloro che abbiano concretamente partecipato al processo penale (in veste d'imputato, di parte civile o di responsabile civile), opera, in difetto di espressa deroga, anche per i reati previsti da leggi speciali (art. 207 disp. att.), ed ha, pertanto, portata modificativa dell'art. 12 primo comma del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516 e modificato dal D.L. 15 dicembre 1982 n. 916, convertito in legge 12 febbraio 1983 n. 27), che disciplinava l'autorità del giudicato penale in materia tributaria secondo le disposizioni del ricordato art. 28 cod.proc.civ. abrogato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)