Sez. 1, Sentenza n. 6711 del 05/08/1987 (Rv. 454932 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DI UNA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE - POTERI DEL GIUDICE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DI UNA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE - POTERI DEL GIUDICE.*
L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 - il quale attribuisce al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota della pensione di riversibilità che spetta o che spetterebbe al coniuge superstite - non opera una ripartizione della pensione, né istituisce nuove forme previdenziali, ma prevede una prestazione patrimoniale, la quale, pur se con contenuto autonomo, si ispira alla natura dell'assegno di divorzio ed a cui non corrisponde una aspettativa definitivamente acquisita in ragione di pregressi rapporti tra il beneficiario e l'originario titolare del trattamento pensionistico. Pertanto, la relativa attribuzione resta rimessa alla valutazione del giudice, il quale deve, a tal fine, riconsiderare le conseguenze del divorzio sul piano patrimoniale, adeguando alla situazione sopravvenuta le proprie determinazioni discrezionali in relazione alle circostanze del caso singolo, comprese quelle ritenute normalmente idonee a fondare nell'an e nel quantum il diritto alla somministrazione dell'ordinario assegno divorzile. (V 4766/86; (V 4912/84).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)