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Sez. 1, Sentenza n. 731 del 02/02/1990 (Rv. 465122 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - QUOTA SPETTANTE AL CONIUGE DIVORZIATO RISPETTO AL CONIUGE SUPERSTITE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465122-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - QUOTA SPETTANTE AL CONIUGE DIVORZIATO RISPETTO AL CONIUGE SUPERSTITE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Ai fini della Determinazione della quota della pensione di reversibilità da attribuire al coniuge divorziato rispetto al coniuge superstite, il giudice del merito, nell'espletamento del compito discrezionale a lui affidato, deve valutare ogni utile circostanza del caso sottoposto al suo esame, comprese quelle, rilevanti sotto il profilo assistenziale, normalmente idonee a fondare nell'an e nel quantum il diritto alla somministrazione dell'ordinario assegno di divorzio. (V 6711/87, mass n 454932; (V 4766/86, mass n 447472).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)