Sez. 1, Sentenza n. 1086 del 05/02/1997 (Rv. 502219 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Ove concorrenti con quelli del coniuge superstite - Condizioni - Titolarità di assegno divorzile e dei requisiti per la pensione di reversibilità - Necessità - Ripartizione delle quote della pensione - Criteri - Durata dei rispettivi rapporti matrimoniali - Carattere esclusivo - Diverso, rispettivo stato di bisogno - Irrilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
Nella nuova disciplina dettata dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (modificativo dell'art. 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo fissato dall'art. 2 legge 1 agosto 1978 n. 436), che ha attribuito al coniuge divorziato, nell'ipotesi in cui esista anche il coniuge superstite, un diritto, concorrente con quello dell'altro, ad una quota della pensione di reversibilità e degli altri assegni a questo spettanti, subordinato alla titolarità effettiva dell'assegno di divorzio ed alla sussistenza in capo al secondo dei requisiti per ottenere la pensione stessa, il giudice deve attenersi, per ripartire l'unica pensione tra i due aventi diritto, in presenza dei presupposti suindicati, all'unico criterio indicato dalla norma nella durata del rapporto matrimoniale, con esclusione di altri elementi di valutazione, quale il diverso stato di bisogno dei due titolari del diritto.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)