Sez. 1, Sentenza n. 11060 del 04/11/1998 (Rv. 520361 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Presupposto soggettivo dell'azione - "Scientia decoctionis" da parte del terzo contraente - Necessità - Mera conoscibilità astratta dello stato di insolvenza - Sufficienza - Esclusione - Conoscenza desunta da elementi presuntivi - Ammissibilità - Limiti - Pluralità di protesti cambiari - Efficacia di presunzioni semplici di conoscenza - Conseguente ripartizione dell'onere della prova tra curatore e terzo convenuto in revocatoria.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte al momento della stipula dell'atto poi impugnato, e non anche la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte. Ne consegue che, non ponendo la legge alcun limite ai mezzi di prova esperibili da parte del curatore, gli elementi indicativi della concreta conoscibilità della situazione di insolvenza ben possono risultare da semplici indizi, quali i protesti cambiari (attesane la natura di "anomalia" rispetto all'ordinario adempimento dei debiti d'impresa), purché ad essi sia attribuita l'efficacia probatoria delle cd. presunzioni semplici (e non assolute, o legali), onde formare necessariamente oggetto di una concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Consegue, ancora, che, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può senz'altro assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che essi fossero ben noti al convenuto in revocatoria, ma non impedisce, per converso, a quest'ultimo la dimostrazione contraria della mancata conoscenza degli stessi al momento della stipula dell'atto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)