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Sez. 1, Sentenza n. 3524 del 24/03/2000 (Rv. 535032 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Protesti di titoli di credito - Rilevanza ai fini della "scientia decotionis" da parte del banchiere - Prova della conoscenza dell'esistenza - Necessità - Modalità - Presunzioni - Mezzi diversi dalla Pubblicazione nel Bollettino dei protesti - Configurabilità - Qualità di banchiere - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535032-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, la prova dell'esistenza di protesti a carico del fallendo non è ancora prova che di tali protesti la parte creditrice fosse a conoscenza ed occorre, quindi che la curatela, per completare il proprio onere probatorio, individui il veicolo attraverso il quale le manifestazioni d'insolvenza - nel caso, i protesti - sono giunte a conoscenza del creditore. Di norma, la pubblicazione nel bollettino dei protesti costituisce prova indiziaria idonea, ma la conoscenza del protesto può essere dimostrata con qualsiasi altro mezzo che il giudice del merito riconosca idoneo e salva sempre la prova contraria che il convenuto in revocatoria può fornire. La presunzione che l'istituto di credito, in quanto tale, fruisca di canali di conoscenza dei protesti più rapidi del bollettino, è generica, perché non tiene conto che tale canale preferenziale è presumibile solo in relazione alla sfera di operatività dell'istituto; la presunzione va quindi, perché operi, collegata alle modalità specifiche della fattispecie.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)