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Sez. L, Sentenza n. 3636 del 05/06/1981 (Rv. 414253 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PROSPETTAZIONE DI PARTE - NECESSITA - LIMITI - SUSSISTENZA - NUOVA CONSULENZA IN APPELLO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414253-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PROSPETTAZIONE DI PARTE - NECESSITA - LIMITI - SUSSISTENZA - NUOVA CONSULENZA IN APPELLO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*

Gli aggravamenti e le nuove malattie, di cui il giudice deve tenere conto nelle controversie in materia di invalidita pensionabile a norma dell'art 149 disp att cod proc civ, debbono essere adeguatamente prospettate dall'interessato, o, comunque, debbono gia risultare a seguito delle indagini tecniche espletate, e, in ogni caso, la loro presenza non comporta necessariamente la rinnovazione della consulenza tecnica in appello, poiche in tal modo si verrebbe a vanificare la esigenza del preventivo procedimento amministrativo che nella nuova normativa e stato pienamente ribadito. (Conf 1217/78, mass n 390571).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)