Sez. 2, Sentenza n. 2754 del 04/05/1982 (Rv. 420624 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CAUSE AVENTI AD OGGETTO L'ACCERTAMENTO E L'IMPOSIZIONE DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE SUI TERRENI E SUI FABBRICATI - CONSEGUENZE - INDETERMINABILITÀ DEL VALORE - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CAUSE AVENTI AD OGGETTO L'ACCERTAMENTO E L'IMPOSIZIONE DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE SUI TERRENI E SUI FABBRICATI - CONSEGUENZE - INDETERMINABILITÀ DEL VALORE - CONDIZIONI.*
Per la Determinazione del valore delle cause aventi ad oggetto l'accertamento e l'imposizione del rispetto dei limiti legali della proprietà, può farsi applicazione analogica dei criteri dettati dallo art. 15 cod. proc. civ., riferendoli al fondo del convenuto, che, come soggetto alla limitazione legale di cui si pretende l'osservanza, è in situazione analoga a quella del fondo servente. Pertanto, sopravvenuta l'inapplicabilità dei criteri di cui alla prima parte del citato art. 15, quale effetto dell'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973, il valore della detta causa, non più determinabile in base al tributo gravante sul fondo, va considerato indeterminabile, ove dagli Atti non risultino elementi idonei alla sua quantificazione. (V 4390/78, mass n 394063).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)