Sez. 2, Sentenza n. 320 del 24/01/1985 (Rv. 438546 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CONTROVERSIE RELATIVE AL RISPETTO DI DISTANZE LEGALI - PERIODO PRECEDENTE LA RIFORMA TRIBUTARIA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO OBBLIGATO AL RISPETTO DELLE DISTANZE - MANCATA INDICAZIONE DEL TRIBUTO DA PARTE DELL'ATTORE - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CONTROVERSIE RELATIVE AL RISPETTO DI DISTANZE LEGALI - PERIODO PRECEDENTE LA RIFORMA TRIBUTARIA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO OBBLIGATO AL RISPETTO DELLE DISTANZE - MANCATA INDICAZIONE DEL TRIBUTO DA PARTE DELL'ATTORE - CONSEGUENZE.*
Ai fini della Determinazione della Competenza per valore, nelle controversie dirette ad ottenere il rispetto delle distanze legali delle vedute del fabbricato del convenuto rispetto al fondo dell'attore ed iniziate anteriormente all'entrata in vigore della riforma tributaria in tema di imposte dirette, occorre tener conto del tributo gravante sul fondo servente, che รจ quello gravato dall'Onere del rispetto delle distanze legali. Qualora l'attore non abbia indicato l'ammontare di tale tributo ed il convenuto si sia limitato ad eccepire l'incompetenza del pretore adito senza fornire alcuna prova si deve presumere che la causa rientri nel limite della Competenza per valore del pretore attinente alle azioni reali immobiliari. (V 3462/83, mass n 428341, sulla seconda parte; (V 3220/82, mass n 421767, sulla prima parte; (V 2754/82, mass n 420624 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)