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Sez. L, Sentenza n. 15343 del 30/06/2009 (Rv. 608887 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM") | Giudicato sul diritto di credito - Successivo giudizio relativo al medesimo diritto - Circostanze e criteri diversi da quelli precedentemente statuiti - Deducibilità - Preclusione - Riconoscibilità a titolo di arricchimento senza causa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608887-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM")

In relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito), qualora si sia formato il giudicato sull'insussistenza di un diritto di credito (nella specie relativo ai compensi dovuti dall'A.U.S.L. ad un medico a titolo di rimborso spese e di indennità forfettaria a copertura del rischio per avviamento professionale), deve ritenersi preclusa una seconda pronuncia relativa a tale diritto, sia pure in relazione a diversa voce di credito (nella specie spese a titolo di produzione del reddito), determinata in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione; né detta voce può essere riconosciuta a titolo di arricchimento senza causa, posto che anche la relativa azione deve ritenersi coperta dal giudicato formatosi sull'azione sostanziale relativa al medesimo oggetto, anche richiesto ad un diverso titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)