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Sez. L, Sentenza n. 28719 del 03/12/2008 (Rv. 605773 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto - Giudicato sull'inserimento nella base di calcolo di indennità contrattuali erogate in maniera fissa e continuativa - Successivo giudizio relativo alla riliquidazione della medesima prestazione - Preclusione - Sussistenza - Fondamento - Frazionamento della domanda di adempimento di un'unica pretesa creditoria - Legittimità - Esclusione - Contrasto con i principi di buona fede e correttezza e del giusto processo - Portata.
Stato
decisa il 2008-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605773-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di trattamento di fine rapporto, qualora si sia formato il giudicato sull'inserimento, nella base di calcolo, delle indennità contrattuali erogate in maniera fissa e continuativa, resta preclusa una nuova domanda di riliquidazione della prestazione medesima ancorché fondata su profili differenti quali il riconoscimento dei compensi per lavoro straordinario, trattandosi di ragioni che, pur se non dedotte, erano deducibili nel precedente giudizio, dovendosi ritenere non consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, traducendosi in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte per la corretta tutela del suo interesse sostanziale, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo, nella cui prospettiva occorre considerare lo stesso concetto di "deducibile".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)