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Sez. 1, Sentenza n. 23787 del 22/12/2004 (Rv. 582601 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI | Confondibilità del marchio - Presupposti - Accertamento - Criteri - Mera appartenenza dei prodotti ad un medesimo ambito di origine culturale o di costume - Sufficienza - Esclusione - Identità di una qualità ontologica dei prodotti stessi - Necessità - In materia di prodotti attinenti alla estetica della persona.
Stato
decisa il 2004-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582601-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI

Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 1 del r.d. n. 929 del 1942 - il quale sanziona uno specifico illecito concorrenziale, che si realizza quando un imprenditore determini, sul mercato, il rischio di confusione tra prodotti adottando un marchio confondibile con quello adoperato da un imprenditore concorrente per contraddistinguere un prodotto affine -, il giudizio di affinità va fondato sulla fungibilità dei prodotti per la loro natura e la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno. Tale affinità implica la comunanza di una qualità ontologica dei prodotti, e non la mera appartenenza ad un medesimo ambito di origine culturale o di costume. Pertanto, l'accertamento dell'affinità tra profumi e lavande da una parte, e prodotti che curano la pelle ed i capelli dall'altra, deve essere compiuto ben oltre l'ambito sociologico dei prodotti destinati a soddisfare il desiderio di migliorare l'estetica della persona, ma alla stregua della strutturale destinazione degli stessi a soddisfare una specifica domanda di mercato, tanto da risultare oggettivamente, ovvero per la loro fungibilità, in concorrenza nel mercato di riferimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)