Sez. 1, Sentenza n. 1424 del 09/02/2000 (Rv. 533642 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI | Confondibilità del marchio - Presupposti - Accertamento della confondibilità - Criteri - Identità o configurabilità fra i segni adoperati ed identità o affinità ontologica tra i rispettivi prodotti - Accertamento - Necessità.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI
La norma di cui all'art. 1 del R.D. n. 929 del 1942 (sì come novellato dalla legge del 1992) sanziona uno specifico illecito concorrenziale, che si realizza quando un imprenditore determini, sul mercato, il rischio di confusione tra prodotti adottando un marchio confondibile con quello adoperato da un imprenditore concorrente per contraddistinguere un prodotto affine. Il giudizio di confondibilità va, in particolare, fondato sul previo accertamento della eventuale identità o confondibilità tra i segni adoperati, nonché sul contestuale esame circa la identità o confondibilità tra prodotti, sulla base (quantomeno) della loro ontologica affinità.
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)