Sez. 2, Sentenza n. 3002 del 28/09/1968 (Rv. 335844 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE QUALIFICAZIONE E VALORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE QUALIFICAZIONE E VALORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La quietanza C.d. liberatoria, con la quale il lavoratore subordinato attesti di essere stato soddisfatto di ogni sua spettanza e di non avere altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, non ha efficacia negoziale, ma e una mera dichiarazione unilaterale, che non preclude l'Esercizio, nel termine di prescrizione ordinario, della Azione per il pagamento dei crediti ancora insoddisfatti. Essa puo, solo in concorso di determinate circostanze, assumere il valore di una transazione o di una rinuncia, sempre che di tali negozi abbia i necessari requisiti, e cioe, per il contratto di transazione, che vi sia l'aliquid datum aliquid retentum e che con esso si chiuda o si prevenga una lite e, per la rinuncia, in senso proprio(abdicativa), che con essa si intendano chiaramente abbandonare diritti o ragioni determinati o, almeno, oggettivamente determinabili. L'accertamento della sussistenza, nella dichiarazione rilasciata dal lavoratore, degli estremi di una rinuncia o di una transazione, spetta al giudice di merito ed il suo apprezzamento e insindacabile in Sede di legittimita, se immune da errori. (Conf. Alla sent. N.713-66, massima n. 321435' Cfr. 320467' 320660' 1316-65' 531-64' 306-64' 2671-63' 2059-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)